QUESTO E’ IL TESTO DELlA DELIBERA DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE, pubblicato nell’ ultimo comunicato dell LND Regionale :
A.S.D. CATALUNYA ALGHERO (Campionato Regionale Giovanissimi)
Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 29.10.2015.
Gara Atletico Bono / Catalunya del 25.10.2015.
La Società Catalunya Alghero ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il
Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto di infliggere alla società
stessa l’ammenda di Euro 100,00 perché “suoi sostenitori insultavano il direttore di gara per tutta
la durata dell’incontro e lanciavano pietre nel terreno di gioco, costringendo l’arbitro a sospendere
la gara per due minuti al 24° minuto del secondo tempo”.
La reclamante afferma che alla base del provvedimento vi è una valutazione erronea dei fatti da
parte del direttore di gara, che, nel referto arbitrale, ha attribuito gli insulti e il lancio di pietre a
tifosi della squadra del Catalunya, facilmente riconoscibili dalle loro divise; la reclamante esclude
quanto sopra, evidenziando che nessun sostenitore della squadra segue mai la stessa nelle
trasferte, tranne i genitori dei ragazzi, che nell’occasione fraternizzavano tranquillamente con i
tifosi avversari.
L’arbitro, convocato dalla Commisione, non si è presentato.
La Commissione, letti gli atti del procedimento ritiene che le osservazioni contenute nel reclamo
appaiono fondate; non è infatti credibile che una squadra di Giovanissimi vada in trasferta con il
pubblico al seguito, soprattutto quando il luogo della partita disti, come nel caso in esame,
parecchi chilometri dalla città di provenienza.
Inoltre non appare convincente che l’arbitro, sulla base delle tute indossate, abbia potuto
identificare con certezza come tifosi del Catalunya gli autori degli insulti e delle violenze.
Per questi motivi, la Commissione
DELIBERA di accogliere il reclamo, annullando l’ammenda inflitta alla società Catalunya
GIUSTIZIA E’ FATTA !!!

Devi accedere per postare un commento.